
Il pacchetto Bilaterali III alla prova dei fatti
Nel dicembre 2024 la Svizzera e l’Unione europea (UE) hanno annunciato la conclusione dei negoziati sul terzo pacchetto di accordi bilaterali (Bilaterali III). Da giugno 2025 i testi definitivi degli accordi sono accessibili a tutti. Gli Accordi bilaterali III consolidano i 25 anni di successi della via bilaterale con l’UE e la sviluppano ulteriormente con nuovi accordi e cooperazioni nell’interesse della Svizzera. Il tema è oggetto di accese discussioni già da qualche tempo. Con «Il pacchetto Bilaterali III alla prova dei fatti», facciamo luce sui principali retroscena, forniamo fatti e rispondiamo a domande attuali.
Di seguito trovate una panoramica che illustra i principali retroscena e fatti relativi ai Bilaterali III e risponde alle domande attuali su questo tema. Una valutazione di economiesuisse sul terzo pacchetto di Accordi bilaterali e sui suoi vari elementi è disponibile nel nostro dossierpolitica del febbraio 2025 «Accordi bilaterali III: proseguire sulla via svizzera». Tutte le informazioni pubblicate dalla Confederazione sul pacchetto di accordi sono disponibili su questa pagina.
Pacchetto Bilaterali III: retroscena e fatti
Domanda: Cosa pensano gli elettori dei Bilaterali III?
Risposta: Secondo un sondaggio rappresentativo condotto da gfs.bern per conto di Interpharma nell'agosto 2024, il 65% degli intervistati vede principalmente dei vantaggi negli Accordi bilaterali. Gli Accordi bilaterali III tra la Svizzera e l'UE sono sostenuti da una chiara maggioranza (71%).
In generale, la via bilaterale, che va garantita e sviluppata ulteriormente con i Bilaterali III, ha una forte legittimità democratica. Nel complesso, l'elettorato svizzero ha ripetutamente confermato il suo sostegno alla via bilaterale in un totale di votazioni popolari dal 2000.
Domanda: La Svizzera non dovrebbe concentrarsi maggiormente sui mercati extraeuropei?
Risposta: Il credo è: fare una cosa e non lasciar perdere un'altra! Naturalmente la Svizzera ha bisogno delle migliori relazioni possibili e di accordi di libero scambio con i Paesi asiatici, gli Stati Uniti o i Paesi del Mercosur. Ma chi sostiene che la Svizzera potrebbe compensare la perdita degli accordi bilaterali con l'UE migliorando le relazioni commerciali con questi paesi non tiene conto della realtà. Grazie alla nostra posizione geografica, siamo circondati da Stati dell'UE e quindi abbiamo un grande interesse a cooperare strettamente con l'UE nei settori che ci interessano.
Le regioni di confine dei Paesi limitrofi rivestono un ruolo particolarmente importante nel nostro commercio estero. Se si considera il nostro volume di scambi commerciali, il Baden-Württemberg e la Baviera sono importanti quasi quanto la Cina, le regioni francesi di confine sono più importanti del Giappone e le regioni italiane di confine sono più importanti degli Emirati Arabi Uniti. Ogni giorno lavorativo, tra la Svizzera e l'UE vengono scambiate merci per un valore di oltre 1 miliardo di franchi svizzeri, pari a quanto avviene con l'Indonesia in un anno intero.
È vero che altre regioni economiche sono cresciute più fortemente dell'UE negli ultimi vent'anni e anche che le esportazioni svizzere verso questi mercati sono aumentate più fortemente in termini percentuali rispetto all'UE (anche se questo non vale per il periodo dal 2020 ad oggi). Questo è positivo perché diversifica il commercio estero della Svizzera e apre nuove potenzialità. Tuttavia, il volume degli scambi con l'UE è talmente elevato (2024: 60% di tutte le esportazioni e importazioni di beni) che, in termini assoluti, sta ancora crescendo più velocemente di quelli con il secondo e il terzo mercato più importante, USA e Cina, messi insieme. Con le cifre di crescita attuali, nel 2040 l'UE sarà ancora il principale partner commerciale della Svizzera e supererà il volume degli scambi con gli Stati Uniti e la Cina. È quindi del tutto illusorio voler sostituire l'UE, il mercato di esportazione più importante per l'industria svizzera, con altri mercati di esportazione. La diversificazione è molto meglio.
Domanda: Con gli Accordi bilaterali III, la Svizzera dovrà presto adottare tutti i regolamenti e le leggi approvate dall'UE?
Risposta: No. La Svizzera e l'UE hanno concluso un totale di 140 accordi bilaterali. Tuttavia, l'obbligo di adottare dinamicamente la legislazione nell'ambito dei Bilaterali III è limitato a sei accordi bilaterali con cui la Svizzera partecipa al mercato unico europeo. Questi includono i quattro accordi esistenti sul mercato interno (libera circolazione delle persone, trasporto aereo e terrestre, ostacoli tecnici al commercio) e i due nuovi accordi sul mercato interno sull'elettricità e sulla sicurezza alimentare. Inoltre, nell'ambito dell'accordo di cooperazione nel settore della sanità è prevista una ripresa dinamica del diritto fortemente limitata.
Nell'ambito degli Accordi bilaterali III, la Svizzera riprenderà solo 95 dei 14’000 atti legislativi dell'UE relativi al mercato interno (due terzi dei quali riguardano la sicurezza alimentare). Quest’ultimi sono elencati in modo chiaro ed esaustivo nei rispettivi accordi. L'accordo di accesso al mercato interno attuale sull’agricoltura è completamente escluso dalla ripresa dinamica del diritto. L'accordo di libero scambio del 1972 tra la Svizzera e l'UE non fa parte dei Bilaterali III e non è quindi soggetto alle regole istituzionali. Ulteriori informazioni sull'adozione dinamica della legislazione sono disponibili nel seguente blog.

Domanda: In futuro la Svizzera sarà governata da «giudici stranieri»?
Risposta: Gli accordi bilaterali non prevedono «giudici stranieri» né ora né in futuro. Esistono tre tipi di cause legali:
- Se una controversia legale sorge in Svizzera, è competente un tribunale svizzero.
- Se una controversia legale sorge in un paese dell'UE, come la Germania, è competente un tribunale tedesco e, se necessario, la Corte di giustizia europea (CGUE).
- In caso di divergenze tra la Commissione europea e il Consiglio federale sull'interpretazione di norme, ad esempio in materia di trasporti terrestri o di libera circolazione delle persone, entra in gioco un tribunale arbitrale paritario.
In futuro, il tribunale arbitrale paritario (ad esempio con un giudice svizzero, uno europeo e una presidenza indipendente) deciderà quale legge applicare in caso di controversia: il diritto svizzero, il diritto contrattuale o il diritto del mercato interno dell'UE.
Se la Svizzera ha adottato contrattualmente il diritto del mercato interno dell'UE, ad esempio per quanto riguarda gli standard tecnici nel settore medtech, la Corte di giustizia dell’Unione europea decide esclusivamente sulla questione dell'interpretazione del diritto del mercato interno europeo. Se la Svizzera e l'UE hanno concordato norme speciali, ad esempio norme speciali o eccezioni come le misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone (FlaM), si applica questo diritto.
Al termine del procedimento, il tribunale arbitrale paritario giudicherà se Berna o Bruxelles hanno violato la legge. Ciò è in linea con i principi consolidati del diritto internazionale: la Svizzera ha concluso questo tipo di procedura arbitrale paritaria in molti dei suoi accordi, ad esempio nel recente accordo di libero scambio con l'India.
Il meccanismo di risoluzione delle controversie migliora la posizione della Svizzera rispetto ad oggi. La Svizzera disporrà quindi di uno strumento con cui far valere efficacemente i propri interessi nei confronti dell'UE attraverso vie legali. Attualmente, la Svizzera non può difendersi dinanzi a un tribunale arbitrale paritario da misure arbitrarie dell'UE, come ad esempio il mancato aggiornamento dell’accordo sugli ostacoli tecnici al commercio (MRA).
Se il tribunale arbitrale paritario constata una violazione di un accordo, possono essere adottate misure di compensazione proporzionate solo nell'accordo interessato o in un altro accordo sul mercato interno (ad eccezione dell'accordo sull'agricoltura). Ciò limita fortemente le possibilità dell'UE. Le misure di compensazione servono semplicemente a ripristinare l'equilibrio tra le parti contraenti quando una di esse non rispetta un accordo. Tuttavia, una sospensione di interi accordi da parte dell'UE sarebbe difficilmente proporzionata qualora la Svizzera rifiutasse singoli sviluppi giuridici. Il tribunale arbitrale paritario decide in modo indipendente e definitivo se le misure di compensazione sono proporzionate.
Il concetto di misure di compensazione non è nuovo. È diffuso soprattutto nel diritto commerciale, ad esempio nel diritto dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o negli accordi di investimento. Inoltre, la Svizzera ha concluso accordi di libero scambio con partner come il Canada, l'Indonesia, la Cina e la Turchia, che prevedono anch'essi misure compensative.

Domanda: Con l'adozione «automatica» del diritto, la Svizzera perderebbe la sua autodeterminazione e la sua democrazia diretta?
Risposta: No, la Svizzera rimarrà sovrana e indipendente anche in futuro.
- Partecipiamo al mercato unico dell'UE volontariamente: il popolo svizzero ha deciso in modo indipendente e autonomo di concludere accordi bilaterali sul mercato unico con l'UE. Nessuno ci ha obbligato a farlo.
- La democrazia diretta rimane intatta. I diritti popolari della democrazia diretta, come il diritto di iniziativa e di referendum, saranno ovviamente mantenuti. Inoltre, non c'è alcun automatismo nell'adozione del diritto: la Svizzera potrà decidere autonomamente in merito ad ogni adozione del diritto europeo nell'ambito dei sei accordi sul mercato interno. Possiamo quindi dire no a tutto in qualsiasi momento. In ogni caso, la Svizzera disporrà di due anni per l’adozione dinamica del diritto. In caso di referendum, alla Svizzera viene garantito un ulteriore anno per l'attuazione. Si tratta di un miglioramento rispetto alla situazione attuale.
- La Svizzera è riuscita a negoziare numerose eccezioni importanti, che sono escluse dall'adozione dinamica del diritto. La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) non ha voce in capitolo nelle controversie relative a deroghe che non hanno attinenza con il diritto europeo.
- L'obbligo di adottare dinamicamente il diritto è già sancito dall'Accordo sul trasporto aereo (Accordi bilaterali I) e dall'Accordo Schengen/Dublino (Accordi bilaterali II) e non ha comportato alcun problema da quando sono entrati in vigore rispettivamente nel 2002 e nel 2008. Nel maggio 2019 gli elettori svizzeri hanno potuto quindi esprimersi con un referendum sull'attuazione della direttiva UE sulle armi nella legislazione svizzera. Negli ultimi 25 anni, la Svizzera ha già recepito più volte il diritto europeo nell'ambito degli accordi di accesso al mercato interno e di Schengen/Dublino. Si trattava prevalentemente di norme tecniche relative ai tachigrafi nei camion, alle regole di manutenzione degli aerei o allo scambio di informazioni su individui sospettati.
Domanda: L'UE può decidere unilateralmente che nuove normative, come il regolamento sugli obblighi di vigilanza o la direttiva sull'IA, sono rilevanti per il mercato unico e quindi imporle alla Svizzera?
Risposta: No. Poiché la Svizzera partecipa al mercato unico unicamente in alcuni ambiti selezionati, il fatto che una nuova normativa dell’UE sia rilevante per il mercato unico in generale non ha alcuna importanza ai fini dell’adozione dinamica del diritto. Il criterio determinante è piuttosto determinare essa rientra nel campo di applicazione di un accordo bilaterale concreto. Il diritto applicabile è indicato in modo chiaro ed esaustivo negli Accordi bilaterali. Contrariamente a quanto affermano gli oppositori dei Bilaterali III, numerose normative europee, come la Direttiva sui doveri di diligenza in materia di sostenibilità aziendale (CSDDD), la Direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità delle imprese (CSRD), il Regolamento sulla deforestazione (EUDR), il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), il Regolamento sull'Intelligenza Artificiale (AI Act) o la Normativa sui servizi digitali (DSA), non saranno recepite. Semplicemente non esistono accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE in questi settori. Non vi è quindi alcun motivo né alcun obbligo di allinearsi all'UE in materia fiscale, ad esempio, o di riprendere integralmente la normativa dell'UE in materia di sostenibilità. Una politica economica autonoma rimane quindi possibile, il che è importante e positivo.
Domanda: I Bilaterali III non sono semplicemente vino vecchio in botti nuove?
Risposta: No, ci sono differenze e miglioramenti significativi rispetto al precedente accordo quadro. Con l'approccio a pacchetto dei Bilaterali III, le questioni istituzionali (adozione dinamica del diritto, risoluzione delle controversie) sono state risolte singolarmente in ciascun accordo sul mercato interno (approccio verticale e settoriale). Si tratta di una differenza enorme rispetto all'accordo istituzionale (InstA), in cui si discuteva un accordo quadro per tutti gli accordi sul mercato interno (approccio orizzontale).
I Bilaterali III rappresentano un miglioramento significativo rispetto all'accordo quadro, che non è più in discussione. Ora abbiamo un pacchetto con nuovi accordi e cooperazioni. Soprattutto, sono state chiarite tutte le questioni sensibili e sono state ottenute numerose eccezioni per la Svizzera, a tutela dei nostri interessi.
I miglioramenti sono evidenti, tra l'altro, nei seguenti punti:
- La super clausola ghigliottina è stata eliminata;
- Le misure di accompagnamento sono state garantite. Per quanto riguarda la protezione dei salari, è prevista una clausola di non regressione;
- Gli aiuti di Stato riguardano solo agli accordi sull’elettricità, sul trasporto aereo e sul trasporto terrestre;
- La direttiva sulla cittadinanza dell’UE prevede delle eccezioni per evitare il turismo degli aiuti sociali in Svizzera. L’immigrazione attraverso la libera circolazione delle persone rimarrà orientata al mercato del lavoro anche in futuro.
- La clausola di salvaguardia nell’ambito della libera circolazione delle persone è stata concretizzata. La Svizzera può attivarla in modo autonomo e determinare le condizioni di attivazione e le eventuali misure di protezione nell'ambito della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).
- A ciò si aggiungono numerose eccezioni e garanzie, come negli accordi sull'agricoltura, i trasporti terrestri e l'elettricità. Tutte le eccezioni sono escluse dall'adozione dinamica del diritto.
Si tratta di miglioramenti fondamentali che i diplomatici svizzeri hanno ottenuto dall'UE.
Domanda: L'accordo sull'elettricità nell'ambito degli Accordi bilaterali III minaccia di liberalizzare completamente il mercato dell'elettricità? Il servizio pubblico dell'elettricità è a rischio?
Risposta: No, il servizio pubblico non viene messo a rischio. Oggi (a differenza di un contratto di telefonia mobile o di un'assicurazione malattia) siamo vincolati ad un fornitore di energia elettrica e non abbiamo alcuna libertà di scelta. Con la conclusione di un accordo sull'elettricità, in Svizzera viene introdotto un nuovo modello di scelta. Con questo modello, economie domestiche e le piccole imprese con un consumo massimo di 50'000 kWh all'anno potranno scegliere se rimanere nel sistema di fornitura di base (in cui acquistano l'elettricità dal gestore della rete locale a prezzi predefiniti, come in precedenza) oppure se acquistare l'elettricità sul mercato libero. In futuro potremo quindi scegliere se passare a un fornitore di energia elettrica più conveniente o rimanere con il fornitore regionale di base. Inoltre, sarebbe anche possibile tornare alla fornitura di base con prezzi regolamentati (tenendo conto delle scadenze e delle eventuali tasse dovute in caso di cambiamento nel corso dell’anno).
Un accordo sull'elettricità con l'UE è un elemento importante per migliorare la stabilità della rete, rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento e creare nuove opportunità commerciali per le imprese elettriche svizzere, ad esempio nel settore dell'energia idroelettrica. Inoltre, il potenziale di risparmio è enorme: secondo uno studio dell'ETH commissionato da economiesuisse, un accordo sull'elettricità consentirebbe alla Svizzera di risparmiare circa 50 miliardi di franchi entro il 2050 – ovverossia 2 miliardi di franchi all'anno. Integrando i sistemi dell'UE, evitiamo infatti l'introduzione di un secondo sistema. Maggiori informazioni sono disponibili nel seguente blog.
Domanda: L'accordo sui trasporti terrestri mette a rischio il servizio pubblico in Svizzera?
Risposta: No, non è prevista nessuna liberalizzazione dei trasporti nazionali. Nell'ambito dell'attuale Accordo sui trasporti terrestri, l'UE chiede unicamente che la Svizzera apra il trasporto ferroviario internazionale di passeggeri alla concorrenza europea. I viaggiatori svizzeri possono contare su un ampliamento dei collegamenti ferroviari internazionali. Tuttavia, i fornitori esteri devono tenere conto dell'orario cadenzato svizzero, rispettare l'integrazione tariffaria con gli abbonamenti metà-prezzo e AG e rispettare le condizioni di lavoro svizzere sulle tratte svizzere.
Il servizio pubblico in Svizzera non è interessato: delle conseguenze per le infrastrutture ferroviarie sono escluse e non fanno d’altronde parte dell'accordo. Il risultato dei negoziati della Svizzera sull'accordo sui trasporti terrestri è così convincente che persino il Sindacato del personale dei trasporti SEV, inizialmente molto critico, ora sostiene il suo aggiornamento. Ulteriori informazioni sono disponibili nel seguente blog.
Domanda: In futuro l'UE potrà decidere unilateralmente sulla politica agricola svizzera? L'attuale protezione doganale per i prodotti agricoli sarà abolita?
Risposta: No. La Svizzera rimane autonoma nella definizione della sua politica agricola.
La protezione doganale con dazi e contingenti, nonché i pagamenti diretti agli agricoltori rimangono invariati. L'accordo sull'agricoltura non riguarda la politica ambientale, climatica, paesaggistica o alimentare della Svizzera, né comprende la tassazione dei prodotti agricoli.
Con gli Accordi bilaterali III, gli agricoltori hanno ottenuto un risultato molto vantaggioso. L'accordo agricolo è infatti escluso dalla ripresa dinamica del diritto e le misure di compensazione sono possibili solo in caso della sua violazione, compresa la parte relativa alla sicurezza alimentare. Inoltre, è stato possibile garantire gli standard vigenti in Svizzera, ad esempio in materia di protezione degli animali o di produzione alimentare, grazie a delle deroghe.
L'alternativa più probabile agli Accordi bilaterali III (modernizzazione dell'accordo di libero scambio del 1972 / sulla base dell'accordo di cooperazione commerciale tra l'UE e il Regno Unito) comporta rischi considerevoli per i contadini: gli attuali dazi agricoli e le sovvenzioni agricole, relativamente elevati, il meccanismo di compensazione dei prezzi per i prodotti agricoli trasformati e l'accordo sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale sarebbero messi a repentaglio. Tutti questi elementi sarebbero oggetto di negoziazione o nuovamente messi in discussione in caso di negoziati per la modernizzazione dell'accordo di libero scambio del 1972.
Domanda: La Svizzera non può rinunciare all'accordo sull’abolizione degli ostacoli tecnici al commercio (MRA)?
Risposta: No, l’MRA comprende 20 settori di prodotti (tra cui macchinari, dispositivi medici, apparecchi elettrici, prodotti per la costruzione, ascensori, prodotti farmaceutici) e quindi il 73% di tutti i prodotti industriali svizzeri esportati nell’UE. Esso definisce norme uniformi per i prodotti e stabilisce che la valutazione della conformità (la prova che un prodotto è conforme alle norme) deve essere effettuata una sola volta, in Svizzera o nell'UE. In questo modo, ad esempio, è possibile vendere in Svizzera e nell'UE una protesi d'anca o un macchinario fabbricato in Svizzera senza costi aggiuntivi.
Poiché le norme sui prodotti sono in continua evoluzione, l'MRA deve essere aggiornato regolarmente. Senza un suo aggiornamento, l'accesso senza ostacoli per le imprese esportatrici svizzere al mercato unico europeo diminuirà costantemente dopo il 2027. Dopo il settore medtech, seguiranno l'industria meccanica, l’edilizia e la farmaceutica. Data la grande importanza di questi settori per la piazza industriale svizzera, l'economia dovrà probabilmente sostenere costi di adeguamento superiori a un miliardo di franchi (vedasi anche l’Erosion Monitor di Avenir Suisse). Questo denaro verrà a mancare alla piazza economica svizzera e per gli investimenti in prodotti innovativi.
Le imprese svizzere sono molto adattabili e inventive. Tuttavia, a causa dello stallo attuale, sono costrette a prendere decisioni negative per la piazza economica svizzera. L'impresa di tecnologie medicali Ypsomed, ad esempio, ha dovuto far ricertificare 400 prodotti in Germania, il che è costato oltre 20 milioni di franchi e ha richiesto l’impegno di quasi 40 collaboratori durante due anni.
Per le PMI le difficoltà sono ancora più grandi: se una piccola impresa di tecnologie medicali svizzera (ad esempio Bürki Innomed) deve designare un rappresentante legale nell'UE, molto spesso ottimizzerà i costi complessivi trasferendo anche altre attività, come lo sviluppo dei prodotti, all’interno dell’UE. Ciò va a scapito della Svizzera, perché l'innovazione viene delocalizzata all’estero. Nel complesso, questo non solo indebolisce il potenziale di crescita della piazza economica svizzera, ma anche la nostra prosperità.
Domanda: Il contributo di coesione all'UE è necessario?
Risposta: È nell'interesse della Svizzera ridurre le disparità economiche all’interno mercato unico europeo, in modo che i Paesi partecipanti diventino mercati attrattivi con un maggiore potere d'acquisto (ad esempio, la Polonia). L'aspetto importante del contributo di coesione svizzero è che confluisce solo in progetti e programmi selezionati nei Paesi partner e non viene trasferito direttamente nei loro bilanci o in quello dell’UE.
Occorre inoltre ricordare che gli Accordi bilaterali vanno ben oltre un normale accordo di libero scambio. Il proseguimento e l'importo del contributo di coesione sono appropriati in virtù dei notevoli vantaggi dell'accesso privilegiato della Svizzera al mercato unico europeo. Secondo i dati del nuovo studio Ecoplan, nel 2035 i vantaggi economici degli Accordi bilaterali I ammonteranno a circa 31 miliardi di franchi. Il contributo alla coesione della Svizzera rappresenta poco più dell'1% di questa somma. Rispetto alla Norvegia, paese non appartenente all'UE ma membro dello SEE, che presto verserà un contributo di coesione di 450 milioni di franchi all'anno per la piena partecipazione al mercato interno europeo, il livello di contributo della Svizzera è equo. Ulteriori informazioni sul valore degli accordi bilaterali sono disponibili nel seguente blog.
Domanda: Esiste un rischio di immigrazione nei sistemi di sicurezza sociale svizzeri a causa dell'adozione della direttiva sulla cittadinanza dell'UE?
Risposta: No, non c'è alcun rischio di immigrazione nel sistema di sicurezza sociale svizzero.
Nel corso dei negoziati il Consiglio federale è riuscito a ridurre al minimo i rischi per il sistema di aiuto sociale svizzero. La direttiva sulla cittadinanza dell’UE verrà semplicemente estesa alla Svizzera secondo una versione su misura e collegata ad un dispositivo di protezione efficace che comprende eccezioni e garanzie. La libera circolazione continuerà ad essere applicata solo al mercato del lavoro e alle persone con sufficienti mezzi di sostentamento.
Inoltre, l'UE concede alla Svizzera diverse eccezioni che la proteggono da future modifiche del diritto dell'UE:
- Il diritto di soggiorno permanente previsto dalla direttiva sulla cittadinanza dell’UE, concesso ai cittadini dell'UE dopo un soggiorno di cinque anni, spetta in Svizzera solo a chi svolge un’attività lucrativa.
- Continuano ad applicarsi gli altri criteri di integrazione per la concessione di un permesso di soggiorno (come la conoscenza di una lingua nazionale, il rispetto dell'ordine pubblico e della sicurezza, nessuna dipendenza dall’aiuto sociale, ecc.).
- La Svizzera può interrompere il soggiorno delle persone senza attività lucrativa se queste non si adoperano per la loro integrazione professionale e non collaborano con gli Uffici regionali di collocamento (URC) per trovare un impiego.
Domanda: In futuro, grazie alla ripresa della direttiva sulla cittadinanza UE, molte più persone potranno ottenere il permesso di soggiorno permanente in Svizzera?
Risposta: No, ai sensi della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) e degli Accordi bilaterali, i cittadini di 17 Stati membri dell'UE e dell'AELS hanno già diritto a un permesso di domicilio dopo cinque anni di soggiorno in Svizzera. Con l'adozione di parti della direttiva sulla cittadinanza dell’UE, questa possibilità verrà ora estesa ai cittadini di tutti gli altri Stati membri dell'UE. Le conseguenze di questo ampliamento dovrebbero rimanere limitate, poiché i cittadini dei paesi limitrofi con le quote di immigrazione più elevate (Germania, Francia, Italia e Austria) hanno già un diritto di soggiorno permanente in Svizzera dopo cinque anni.
Domanda: L'aggiornamento dell'accordo sulla libera circolazione faciliterà il ricongiungimento familiare? In futuro sarà più facile immigrare in Svizzera?
Risposta: Rispetto all'accordo sulla libera circolazione delle persone attualmente in vigore, il ricongiungimento familiare subirà solo lievi modifiche.
Con la parziale ripresa della Direttiva sulla cittadinanza dell’UE (UBRL) nell'ambito del pacchetto Svizzera-UE, la cerchia delle persone aventi diritto al ricongiungimento familiare comprende ora anche i partner registrati (nonché i loro parenti in linea ascendente e discendente, di età inferiore a 21 anni o a carico). Questa è l'unica novità in materia di ricongiungimento familiare. Si tratta di una cerchia di persone strettamente limitata (unioni registrate). Di conseguenza, solo un numero esiguo di persone in più potrà venire in Svizzera.
Ciò non pregiudica la gestione autonoma dell'immigrazione ai sensi dell'articolo 121a della Costituzione federale. Nella pratica, l'unione registrata è già equiparata al matrimonio in virtù del principio di non discriminazione. Il diritto al ricongiungimento familiare va distinto dal ricongiungimento familiare agevolato. Entrambi esistono già nell'attuale accordo sulla libera circolazione delle persone. Quest'ultimo riguarda ad esempio i familiari bisognosi di assistenza. Con l'accordo aggiornato, tuttavia, i familiari bisognosi di assistenza non ottengono automaticamente il diritto di seguire la famiglia. Si tratta di una decisione discrezionale. L'accordo aggiornato non cambia nulla al riguardo. La Svizzera può continuare a esaminare i singoli casi e decidere anche contro la domanda del richiedente.
Domanda: I criminali con cittadinanza dell’UE non potranno più essere espulsi in futuro?
Risposta: No, i criminali con cittadinanza dell’UE possono continuare a essere espulsi. Alla Svizzera è stata concessa un'eccezione, che esclude la protezione rafforzata contro l'espulsione dei cittadini dell'UE che hanno commesso reati, prevista dalla direttiva sulla cittadinanza dell’UE. Ciò significa che la Svizzera potrà continuare ad attenersi alla sua attuale prassi in materia di espulsione. Tuttavia, nel 2023, quasi il 70% di tutte le persone espulse erano cittadini di paesi al di fuori dell'UE e dell’AELS.
Domanda: La protezione dei salari in Svizzera è garantita dagli Accordi bilaterali III?
Risposta: Sì, la protezione dei salari è assicurata. Tutte le questioni importanti relative alla protezione salariale dei lavoratori distaccati sono state risolte in modo soddisfacente nell'ambito dei negoziati di politica estera o con misure di politica interna. Con l'aggiornamento dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, l'Unione europea riconosce ufficialmente per la prima volta la necessità di una protezione salariale in Svizzera e di misure di accompagnamento (FlaM). L'UE accetta quindi il sistema di controllo duale esistente, compresi i poteri di monitoraggio e sanzione delle commissioni paritetiche (sindacati e datori di lavoro) e dei Cantoni.
L'UE ha concesso alla Svizzera, tra le altre cose, le seguenti eccezioni alla legge sui lavoratori distaccati:
- Una clausola di non regressione (se l'UE dovesse ridurre la protezione dei salari nella legge sui lavoratori distaccati, la Svizzera non sarebbe tenuta a riprendere queste regole in modo dinamico),
- Un termine di notifica (per le imprese straniere che desiderano fornire servizi in Svizzera) di quattro giorni lavorativi, basato su un'analisi dei rischi oggettiva e specifica per il settore,
- Un obbligo di cauzione per le imprese che non hanno rispettato i loro obblighi finanziari in passato, e
- Un obbligo di presentare i documenti per i prestatori indipendenti di servizi come misura per contrastare il lavoro autonomo fittizio.
Sono importanti anche i seguenti punti:
- La densità dei controlli continuerà a essere definita autonomamente dalla Svizzera.
- Il mancato pagamento della cauzione può comportare una sanzione, compreso il divieto di fornire servizi.
- L'attuale obbligo di notifica sarà esteso ai lavoratori indipendenti.
- Durante i negoziati, la Svizzera ha potuto garantire il suo ruolo di osservatrice presso l'Autorità europea del lavoro (ELA).
Domanda: I lavoratori distaccati generano dumping salariale in Svizzera, mettendo quindi a rischio la protezione dei salari?
Risposta: No, l'importanza economica delle misure di accompagnamento deve essere valutata correttamente. Secondo i calcoli di Avenir Suisse del 2022, i lavoratori distaccati in Svizzera rappresentano un volume di lavoro pari ad appena lo 0,2% dell'occupazione totale. Dunque, in futuro, la ripresa del diritto europeo sui lavoratori distaccati e le misure di accompagnamento non dovrebbero avere ripercussioni sistematicamente negative sul livello dei salari in Svizzera.
Domanda: L'accordo di libero scambio del 1972 tra Svizzera e UE non è sufficiente per l'economia? Abbiamo davvero bisogno di accordi bilaterali?
Risposta: Gli oppositori della via bilaterale continuano a sostenere che una modernizzazione dell'accordo di libero scambio con l’UE del 1972 potrebbe compensare la perdita degli Accordi bilaterali. Tuttavia, trascurano quanto segue: la via bilaterale risponde alle esigenze della Svizzera ed è stata concepita su misura per il nostro Paese dopo il rifiuto di aderire allo SEE nel 1992. Sono stati quindi conclusi gli Accordi bilaterali con l'UE perché un accordo di libero scambio da solo non avrebbe soddisfatto in modo adeguato le esigenze dell'economia e della popolazione svizzera.
Se i Bilaterali I venissero aboliti, ad esempio, sorgerebbero nuovi ostacoli tecnici al commercio di prodotti industriali, i diritti di traffico aereo non sarebbero più coperti, la frutta e la verdura svizzere necessiterebbero di una certificazione supplementare per essere esportati nell'UE. Inoltre, gli spedizionieri svizzeri non potrebbero più beneficiare di ordini aggiuntivi dall'UE, le imprese svizzere non potrebbero più partecipare su un piano di parità alle gare d'appalto pubbliche nelle città e nelle regioni dell'UE e sarebbe molto più burocratico assumere manodopera dall'UE. Infine, la popolazione svizzera perderebbe il diritto di vivere, lavorare e studiare ovunque nell'UE. Queste sono solo alcune delle possibili conseguenze.
La via bilaterale non è in alcun modo paragonabile a un accordo di libero scambio globale e approfondito. L'UE ha escluso la possibilità di concludere accordi di libero scambio simili a quelli che concluderà con il Canada, con Stati terzi dagli stretti legami economici e geografici come la Svizzera.
Tuttavia, l'accordo di cooperazione UK-UE (TCA) fornisce un modello di come potrebbe risultare un accordo di libero scambio completo tra la Svizzera e l'UE. L'esempio del Regno Unito dimostra che la modernizzazione dell'accordo di libero scambio con l'UE non sarebbe senza concessioni. La Svizzera dovrebbe aprire il suo settore agricolo e probabilmente adottare anche le norme dell'UE sugli aiuti di Stato e alcuni elementi istituzionali. Gli agricoltori svizzeri difficilmente lo accetterebbero. È quindi illusorio pensare che un accordo di libero scambio completo con l'UE possa essere migliore della comprovata via bilaterale.
Domanda: I britannici non stanno meglio dopo la Brexit rispetto a prima? La Svizzera non dovrebbe seguire l'esempio del Regno Unito nel definire le sue relazioni con l'UE?
Risposta: Per niente. La Brexit ha generato livelli record di migrazione nel Regno Unito e nessun beneficio economico.
Nel giugno 2016, l'elettorato britannico ha votato per l'uscita dall'UE nel referendum sulla Brexit, con il 51,89% di voti favorevoli. Di conseguenza, il Regno Unito ha perso la libera circolazione delle persone e la partecipazione al mercato unico dell'UE nel dicembre 2020. Otto anni dopo la Brexit, molti britannici considerano l'uscita dall'UE un fallimento. Un sondaggio rappresentativo dell'inizio del 2024 mostra che il 57% dei britannici ha una visione negativa della Brexit e il 70% ritiene che abbia peggiorato lo stato dell'economia.
Contrariamente alla promessa di ridurre l'immigrazione, il Regno Unito ha registrato un'immigrazione record dopo la Brexit. L'immigrazione netta è ben al di sopra dei livelli precedenti alla votazione, con l'arrivo nel Regno Unito di immigrati da Stati terzi come India, Nigeria e Cina. Anche dal punto di vista economico, il Regno Unito non ha beneficiato della Brexit. Nonostante i nuovi accordi di libero scambio con Australia e Nuova Zelanda, la perdita della partecipazione al mercato unico dell'UE non è stata praticamente compensata.
Secondo un nuovo rapporto dell'Università di Aston, il commercio estero del Regno Unito con l'UE sta risentendo sempre di più della Brexit: tra il 2021 e il 2023 - gli anni immediatamente successivi all'uscita del Regno Unito dall'unione doganale e dal mercato unico dell'UE - il valore delle esportazioni di beni britannici verso l'UE è diminuito del 27%, mentre il valore delle importazioni è sceso del 32%.
Un altro studio del Centre of Economic Performance della London School of Economics (LSE) mostra che delle 120’000 PMI britanniche che esportavano i loro prodotti nell'UE prima della Brexit, circa 20’000 hanno smesso di esportare dopo la conclusione dell'accordo di cooperazione con l'UE. Queste imprese hanno citato i costi più elevati come il motivo per cui non valeva più la pena esportare.
Queste esperienze economiche negative in relazione alla Brexit sono anche il motivo per cui il Regno Unito intende ora collaborare più strettamente e migliorare l'accordo commerciale con l'UE.
Domanda: La Svizzera cresce solo in termini quantitativi? La prosperità pro capite è diminuita a causa dell'immigrazione?
Risposta: Dalla firma degli Accordi bilaterali I nel 1999 fino al 2023, il PIL reale pro capite in Svizzera (al netto dell’inflazione) è cresciuto del 26.5%. In cifre assolute, la popolazione è diventata mediamente più ricca di 18’923 dollari pro capite. Questo aumento di benessere è quasi il doppio di quello della Germania e quasi il triplo di quello della Francia.
Anche il presunto debole sviluppo della produttività in Svizzera è una favola. Le cifre sono positive, soprattutto se si tiene conto dell'aumento del tempo libero, del calo dell'impiego di manodopera e dell'evoluzione demografica. La produttività, il benessere e il tempo libero pro capite sono aumentati costantemente in Svizzera negli ultimi anni. Questo sviluppo positivo è stato favorito dagli Accordi bilaterali e dalla libera circolazione delle persone. Trovate ulteriori informazioni su questo tema nel nostro articolo "La produttività sta peggiorando? È un mito!" e nel dossierpolitica di marzo 2023 sulla crescita economica (compreso un confronto tra Paesi e la spiegazione della rilevanza dell'effetto base).